Regolamento di Istituto

PREMESSA

 Il regolamento del CPIA viene qui definito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di istruzione in età adulta (DPR 263/2012) e di autonomia scolastica (DPR 275/99) nonché a quelle parti dello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR n. 249 24 giugno 1998 e successive integrazioni introdotte dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, vedi Patto Educativo di Corresponsabilità) che hanno rilevanza nel CPIA (in particolare nei confronti degli utenti minori).

 Il regolamento tiene conto del fatto che si tratta di un'utenza adulta, che aderisce ai percorsi non per obbligo ma semplicemente come ad un'opportunità. Non si può, infatti, ignorare il dato che istituzionalmente la maggioranza dei percorsi è frequentata da persone maggiori di anni 18 che, in quanto tali, rispondono direttamente delle proprie responsabilità personali e che la presenza di minori, quindi di soggetti ancora in fase di maturazione e sottoposti alla responsabilità dei genitori o dei tutori legali, risulta marginale. In questa prospettiva l'adesione allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse sembra dovuta solo per la presenza di minori.  La corresponsabilizzazione prevede l’assunzione di responsabilità personali da parte degli iscritti - dei genitori o dei tutori per i minori - tramite il Patto Formativo individuale attivato tra il Centro e i medesimi.  Le regole accompagnano gli utenti dal primo contatto per l'iscrizione sino alla loro immissione nei corsi e alla frequenza delle diverse attività. Le regole hanno carattere generale per tutti e intendono coinvolgere l'individuo e il gruppo nella gestione del Centro con l'assunzione diretta di responsabilità nei confronti dell'ambiente e delle attrezzature messe a disposizione nonché nei confronti di tutti i frequentanti a qualsivoglia titolo dei locali e degli spazi. Le regole più sanzionatorie sono state previste a garanzia del diritto di studio e per la tutela della sicurezza di chi frequenta i nostri corsi con impegno e con grande spirito di sacrificio, oltre che a garanzia di tutto il personale, specie per chi opera con professionalità e motivazione al servizio di una comunità. La finalità principale perseguita è e rimane esclusivamente di tipo educativo e formativo e gli eventuali provvedimenti disciplinari vedranno sempre la salvaguardia dei diritti di trasparenza, di rispetto della privacy e della difesa che non potranno, comunque, mai prevaricare i diritti individuali e collettivi allo studio e alla sicurezza di tutti.  

CAPO I - NORME GENERALI

Art.1 - La comunità scolastica

La comunità scolastica è composta dagli studenti iscritti al centro, dai docenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dal Dirigente scolastico, dai genitori e/o dai tutori degli alunni minori, da tutti coloro che sono portatori di interesse nei confronti del CPIA (stakeholder).

Art. 2 - Libertà di espressione

Ogni componente della comunità scolastica ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni e di avere rispetto della propria dignità da parte di tutti gli altri componenti.

Art. 3 - Rispetto per tutti

Ogni componente della comunità scolastica ha il dovere di rispettare le ideologie, le convinzioni, i valori e la dignità di tutti coloro che vivono nella scuola.

Art. 4 - Beni incustoditi

L’Istituto non risponde dei beni, preziosi o oggetti personali, lasciati incustoditi. Sarà cura di ognuno cercare di evitare, per quanto possibile, il verificarsi di fatti incresciosi. Tutti sono tenuti a prestare attenzione e vigilanza sui propri beni e su quelli della scuola.

Art.5 - Sicurezza

Gli studenti iscritti e tutto il personale sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza: essi devono conoscere il piano di evacuazione predisposto dall’istituto (calamità naturali, incendi, ecc.) e partecipare con attenzione alle simulazioni relative alla sicurezza.

CAPO II – FREQUENZA/ASSENZE

Art. 6 – Assenze prolungate

Tutti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni e/o a comunicare eventuali assenze prolungate o la necessità di dover lasciare o cambiare il corso. In quest'ultimo caso il tutor del corso provvederà al loro depennamento. L’assenza prolungata oltre i 60 giorni senza alcuna comunicazione comporta la possibile sostituzione dello studente con altro in lista d’attesa.

Art. 7 – Deroghe alla validità del periodo didattico

Affinché un corso sia valido, per ottenere la certificazione finale, è necessaria la frequenza del 70% dell’orario personalizzato e sottoscritto nel Patto Formativo. Nei percorsi di I° livello - I° periodo e 2° periodo didattico, sono possibili deroghe ‘motivate’ e convalidate attraverso le procedure di riconoscimento dei crediti stabilite dalla Commissione e annualmente approvate dal Collegio dei docenti. 

Art. 8 – Depennamento

 L'assenza ininterrotta dello studente maggiorenne che superi i due mesi senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato comporta l'avvio di procedura di ritiro d'ufficio, preceduta da comunicazione all'interessato. Qualora questi non risulti più rintracciabile e non abbia comunicato variazione d'indirizzo si provvederà al suo depennamento dagli elenchi. 

Art. 9 - Disposizioni specifiche per i minori

  1. a) Gli studenti minori sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti altresì alla puntualità e alla presenza. L’ingiustificata assenza durante l’ora di lezione, come l’uscita dalla scuola senza autorizzazione, costituisce mancanza grave.
  2. b) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono costituisce una mancanza passibile di ammonizione. Imbrattare o incidere suppellettili, muri, accessori e pertinenze costituisce mancanza rilevante.
  3. c) Lo stazionamento negli spazi interni della scuola è consentito durante l’intervallo. Chiunque permanga in essi in altre ore è passibile di ammonizione. È da evitare il riversarsi nei corridoi alla fine di ciascuna ora di lezione, durante il cambio dei Docenti. L’autorizzazione ad uscire dall’aula durante l’ora di lezione è data dal Docente e solo per inderogabili esigenze.
  4. d) Gli studenti devono evitare comportamenti inadeguati passibili di ammonizione che rendono difficile lo svolgimento dell’attività scolastica in genere, come ad esempio disturbare la lezione alzandosi dal banco senza autorizzazione. Costituisce invece mancanza interrompere o impedire con comportamento non corretto la lezione.
  5. e) Di norma non sono ammessi ingressi in ritardo oltre l’inizio della seconda ora di lezione, eccezion fatta per i ritardi dovuti a visite mediche o analisi cliniche, adeguatamente giustificati.
  6. f) In casi eccezionali i genitori degli alunni minorenni possono chiedere l’uscita anticipata dalla scuola. La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico (o Referente di sede, in quanto suo delegato), per l’autorizzazione.

Gli alunni minori possono ottenere l’autorizzazione ad uscire anticipatamente dalla scuola solo se giustificati dai genitori, attraverso apposita dichiarazione di responsabilità relativamente al giorno e all’ ora per cui richiede l’uscita. In caso di situazioni eccezionali (ad esempio malore) potrà essere consentita l’uscita se accompagnati da un adulto munito di delega del genitore o tutor e di idoneo documento di riconoscimento.

  1. g) L’ingresso degli alunni in classe avviene al suono della campanella. L’intervallo ha luogo in orario stabilito dal regolamento. Durante l’intervallo, la vigilanza è assicurata dai Docenti in servizio in ciascuna classe.

ART. 10 - Assicurazione

Tutti gli iscritti sono provvisti di copertura assicurativa per tutte le attività didattiche inserite nel PTOF e POF e per tutte le attività svolte nell’ampliamento dell’offerta formativa, e per tutti gli operatori presenti nella scuola come volontari.

ART. 11 – Documenti di corresponsabilità

 Il Centro e gli iscritti, al termine della fase di accoglienza, sottoscrivono il Patto Formativo nel quale vengono registrati i dati salienti del percorso formativo personalizzato. Nel caso di minori il Patto viene sottoscritto anche da uno dei genitori o da chi ne faccia le veci.  Il rispetto del Patto Formativo è vincolante per l'ammissione all'esame finale nei corsi volti al conseguimento del titolo di scuola secondaria di primo grado. 

CAPO III - AMBIENTI, BENI E ARREDI

ART. 12 – Rispetto degli ambienti, dei beni e degli arredi

Tutti gli iscritti sono tenuti al rispetto degli ambienti ove si svolgono i corsi e delle varie dotazioni strumentali. Si impegnano a risarcire i danni, anche involontari, causati ad arredi e attrezzature.  Gli iscritti sono tenuti al rispetto dell’ambiente scolastico (mobili e immobili compresi) e tutte le persone che a vario titolo lo frequentano (docenti, collaboratori scolastici, utenti). I corsisti sono tenuti a mantenere pulite le aule, collaborando con il personale per il mantenimento dell’igiene, non mangiando o bevendo in classe; sono tenuti a evitare di consumare bevande al di fuori dello spazio attiguo alla macchina distributrice. Tutti i frequentanti rispettano gli spazi comuni, interni ed esterni alla scuola (cortile).  Si accede all'ambiente scolastico solo qualche minuto prima dell'inizio delle lezioni.  In assenza del personale docente è vietato l’accesso alle aule.  Nel caso i corsi siano realizzati presso le sedi associate i frequentanti sono sempre tenuti al rispetto dei locali, avendo rispetto anche del mantenimento della loro pulizia. 

ART. 13 – Uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche

Nei locali del Centro è vietato l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione.  La stessa norma si applica ad altri dispositivi elettronici (tablet, lettori mp3/mp4 ecc.) il cui uso non sia stato espressamente autorizzato dal docente per lo svolgimento di un'attività didattica.  L'uso del cellulare può essere concesso in deroga alla normativa vigente, solo ai frequentanti adulti che abbiano particolari esigenze (ad esempio: reperibilità lavorativa, seri motivi di famiglia, ecc.). In caso di necessità è comunque richiesto l'uso della suoneria in modalità silenziosa. L'utente avrà cura di uscire dall'aula qualora sopraggiungessero impellenti necessità di comunicare con l'esterno.

Per la pubblicazione delle immagini e dei filmati, a scopo didattico, si fa riferimento alla normativa sulla Privacy (D.M. 196/2003)

È assolutamente vietato pubblicare fotografie e/o video senza il consenso degli interessati (dei genitori/tutori per i minori). La pubblicazione priva di consenso determina violazioni di tipo amministrativo e di tipo penale. 

 Art. 14 – Divieto di fumo

In tutti i locali e nelle aree di pertinenza è vietato fumare. Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. In caso di infrazione l'addetto alla vigilanza sul divieto di fumo procede con le sanzioni previste dalle norme in vigore.

CAPO IV – ISCRIZIONI

 Art. 15 - Le iscrizioni ai corsi del CPIA avvengono tramite compilazione dei moduli predisposti dal CPIA, disponibili presso le sedi di erogazione e/o le segreterie di enti ed associazioni presenti sul territorio o scaricabili dal sito internet www.cpia1-torino.edu.it

Art. 16 - Nel caso di documentazioni incomplete ma sanabili, la segreteria darà all’interessato un tempo di 10 giorni per la produzione dei documenti richiesti (o autocertificazione dove prevista), pena l’esclusione dai corsi. L’informativa in materia di privacy è parte integrante dell’iscrizione.

Art. 17 - Possono iscriversi alle attività del CPIA:

(Gli esami potranno essere sostenuti e Gli attestati consegnati solo agli allievi con regolare permesso di soggiorno

Art. 18 - Le domande di iscrizione vanno sottoscritte dall’interessato, se maggiorenne, oppure dal genitore o tutore legale del minore e corredate dalla scansione o fotocopia dei documenti e del permesso di soggiorno.

Art. 19 - Al di sotto degli otto frequentanti, si potrà decidere la soppressione del corso o l’accorpamento, laddove possibile, ad un corso della stessa tipologia. Gli orari, i giorni di frequenza dei corsi e i programmi sono fissati dal CPIA in base all’organizzazione didattica e amministrativa, alla disponibilità delle sedi e dei docenti.

Art. 20 - Per alcuni corsi è previsto lo svolgimento di un test d’ingresso e di un test finale.  

Le spese per la partecipazione alle sessioni d’esame per eventuali certificazioni (CELI, ECDL, certificazioni europee per le lingue, ...) sono totalmente a carico del corsista.

Il corsista deve provvedere all’acquisto del libro di testo, qualora il docente lo richieda.

Il CPIA rilascia:

CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO e SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 21 - I corsisti e tutto il personale scolastico devono mantenere un comportamento conforme al proprio stato nel rispetto delle regole di convivenza e collaborazione; in particolare devono rivolgersi in modo corretto e rispettoso tra di loro.

Art. 22 - I corsisti e tutto il personale rispondono individualmente di eventuali danni causati a persone, all’edificio scolastico ed alle attrezzature utilizzate.

Art. 23 - I corsisti e tutto il personale sono tenuti al rispetto del regolamento del CPIA e dei regolamenti delle strutture ospitanti.

Art. 24 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 25 - La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato a esporre le proprie ragioni.

Art. 26 - In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Art. 27 - Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Nei casi previsti dal presente Regolamento viene offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 28 - Gli studenti e tutto il personale condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore della qualità della vita dell’Istituto. Collaborano inoltre al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Art. 29 - Gli studenti che incorrono in una sanzione disciplinare molto grave o gravissima decadono immediatamente da ogni carica elettiva (rappresentante di Classe, d'Istituto, …).

Art.30 - In caso di violazione delle norme di comportamento la sanzione sarà irrogata dal docente, dal Consiglio di classe/interclasse, o dal Dirigente Scolastico, a seconda della gravità della violazione.

Art.31 - Le violazioni dei doveri disciplinari del regolamento d’Istituto danno luogo all’applicazione delle sanzioni riportate in Allegato 1, proporzionate alla gravità dell’infrazione.

Art.32 – Impugnazioni avverso sanzioni

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti interessati (adulti) o dei genitori e tutori legali (per i minori), entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione all’Organo di garanzia.

Art. 33 – Organo di garanzia

Nelle more della definizione del Consiglio d’Istituto l’Organo di garanzia è costituito dal Commissario straordinario, dal Dirigente scolastico e da un docente.  

Allegato

Tabella - Sanzioni disciplinari ed autorità competenti.

Violazione Sanzione Autorità competenti.

 Per violazione lieve delle norme di comportamento (mancato rispetto delle regole di convivenza e collaborazione, ritardi, mancate giustificazioni, negligenza, uso inappropriato del cellulare...). Ammonizione, orale o scritta*, privata o in classe.

*   Ammonizione scritta: annotazione apposta sul registro di classe dal docente in servizio con la denuncia del comportamento censurato e il richiamo a non ripeterlo, eventualmente integrata da provvedimento scritto adottato dal Dirigente scolastico. Questa sanzione è riportata sul registro di classe.

** Sospensione dalle lezioni, con obbligo di frequenza: esclusione dall'attività didattica fino a un massimo di 5 giorni. Il provvedimento, adottato dal Consiglio di classe/interclasse, viene riportato sul registro di classe, sui documenti personali dello studente ed, eventualmente, comunicato formalmente alla famiglia o al tutore legale. L’allontanamento dalle lezioni comporta l’obbligo della presenza a scuola per lo studio individuale o per svolgere lavori socialmente utili (operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici e delle aree esterne, collaborazione con il personale ausiliario, ...). Tutte le attività saranno eseguite sotto la sorveglianza del personale docente o non docente.